Solidarietà nel pagamento dell’imposta di registro sulla divisione
Ciò anche quando la divisione sia richiesta nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare
Se, nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare intrapreso da un istituto di credito, viene chiesta la divisione della comunione ereditaria, in ragione dell’indivisibilità dell’immobile, e ne consegue la determinazione di un conguaglio a carico di alcuni comproprietari, da corrispondersi in favore della massa creditoria, anche l’istituto di credito procedente è tenuto, in solido, al pagamento dell’imposta di registro sulla sentenza ai sensi dell’art. 57 del DPR 131/86, in quanto “parti” in causa in senso sostanziale del giudizio.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19734, pubblicata ieri, ove viene affermato il seguente principio di diritto: il creditore procedente, che abbia proposto giudizio divisionale endoesecutivo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41