Professionista non indipendente se ha svolto nei cinque anni prestazioni per il debitore
Rilevante ogni rapporto di durata o limitato al compimento della prestazione
La Cassazione, con l’ordinanza n. 20059 di ieri, ha enunciato il principio secondo cui il professionista designato dal debitore, ai sensi dell’art. 161 comma 3 del RD 267/42, non è in possesso dei requisiti di indipendenza, ex artt. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42 e 2399 c.c., qualora nei 5 anni antecedenti alla designazione abbia svolto per conto dello stesso debitore una prestazione d’opera autonoma.
Secondo la Suprema Corte, il combinato disposto dell’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42 (al quale rinvia il comma 3 dell’art. 161 del RD 267/42) e dell’art. 2399 c.c. (cui si rinvia nel corpo della lett. d) del comma 3 dell’art. 67 del RD 267/42) delinea in termini “cumulativi” i requisiti di indipendenza del professionista, così come
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