ACCEDI
Mercoledì, 18 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Dal CNO dei consulenti del lavoro le indicazioni sull’utilizzo del titolo professionale e del marchio

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 luglio 2024

x
STAMPA

Con la circolare n. 1184 di ieri, 25 luglio 2024, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro è intervenuto fornendo alcune importanti precisazioni relative all’utilizzo del titolo professionale, del marchio e del logo.

Con riferimento al primo punto, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 1 della L. 12/79, il titolo di “Consulente del Lavoro” può essere attribuito solo ai professionisti o alle società tra professionisti iscritte all’Albo e non agli altri soggetti autorizzati ad assumere gli adempimenti in materia di lavoro in forza della seconda parte dell’art. 1 comma 1.
Sul punto viene anche evidenziato l’obbligo per tutti i consulenti del lavoro di dotarsi del tesserino DUI, che viene utilizzato anche per potersi rivolgere agli enti previdenziali e assistenziali, nonché ad altre amministrazioni pubbliche, anche di Province diverse da quella di iscrizione.

Per quanto concerne il marchio e il logo, nella circolare in commento viene precisato che i professionisti iscritti all’Ordine possono utilizzare solo il marchio senza alcun colore, unitamente al logo “Consulenti del Lavoro” scritto con il font autorizzato. Non sono pertanto utilizzabili i marchi con la barra superiore verde (che indica il Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro), il marchio con la barra superiore gialla (che indica il Consiglio provinciale dell’Ordine), il marchio con la barra superiore blu (che indica l’ENPACL), mentre il marchio con la barra superiore rossa può essere utilizzato dagli organismi istituzionali facenti parte dei Consulenti del Lavoro (ad esempio le Fondazioni).

Ferma restando l’illiceità di un eventuale utilizzo di marchi e loghi posto in essere sino a oggi in violazione delle leggi in materia, trascorsi 60 giorni dall’emanazione della circolare in commento, il CNO valuterà anche ai fini dell’integrazione di illecito disciplinare la prosecuzione da parte degli iscritti di comportamenti in violazione dei suddetti criteri.

TORNA SU