La vendita a domicilio occasionale non ostacola il regime forfetario
La causa ostativa non viene attivata in presenza di redditi diversi
L’applicabilità del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 dipende, oltre che dalla presenza dei relativi requisiti oggettivi e soggettivi, anche dall’assenza delle cause ostative elencate all’art. 1 comma 57 della L. 190/2014; tale disposizione individua fattispecie tra loro eterogenee, che spaziano dalla partecipazione in società di persone al controllo di società a responsabilità limitata, passando per il possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti la soglia di 30.000 euro.
Una delle cause ostative più ricorrenti è quella che sbarra l’accesso al regime forfetario ai contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; tale causa di esclusione ha un’ampia portata, tenuto conto
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