Nella fase prenotativa il commissario giudiziale deve verificare gli atti di frode
Opportuno che solleciti un’espressa dichiarazione del legale rappresentante che escluda tali atti
Il potenziato ruolo del commissario giudiziale nel nuovo assetto declinato dal DLgs. 14/2019 (CCII) suggerisce una disamina più attenta in ordine alla perimetrazione dei poteri e dei doveri nella particolare fase c.d. “prenotativa”, che si prospetta come “incidentale” rispetto alla vera e propria procedura chiamata a instaurarsi solo a seguito dell’emissione del decreto di cui all’art. 47 del CCII.
Nel far ciò occorre fare buon governo delle regole dettate dagli artt. 44 e 46 del CCII che, nella parte qui di interesse, prevedono: quanto all’art. 44, che il Tribunale nomini un “commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza ...