Il cessionario del credito deve visionare le indagini sul beneficiario della detrazione
Il diritto di accesso agli atti di indagine va automaticamente concesso
In tema di detrazioni edilizie, in particolare nelle casistiche in cui si opta per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, il legislatore all’art. 121 del DL 34/2020 ha previsto un assetto di responsabilità che presuppone l’avvenuta compensazione del credito, non essendo di per sé sanzionabili la cessione e l’acquisto di crediti di imposta non spettanti o inesistenti.
Quale regola generale, per la non spettanza o per la inesistenza del credito risponde il beneficiario della detrazione.
Il cessionario o chi ha applicato lo sconto risponde in via solidale solo se ha concorso nella violazione con dolo o colpa grave.
Si deve trattare di concorso nella violazione ex art. 9 del DLgs. 472/97 quindi le sanzioni potranno essere irrogate sia al beneficiario della detrazione ...
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