La base imponibile IVA include le accise se traslate sul consumatore
Con l’ordinanza di ieri n. 24434, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio precedente principio di diritto (Cass. n. 26145/2019) tale per cui le accise sull’energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all’Amministrazione rientrano nella base imponibile IVA, a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale. Solamente in questo caso, difatti, “entrano a fare parte del prezzo” effettivamente pagato dal consumatore stesso e, quindi, contribuiscono a formare “un elemento del costo del prodotto venduto”.
In sostanza, come affermato dalla stessa Cassazione, solo nel caso in cui la rivalsa sia stata concretamente esercitata dal soggetto obbligato al pagamento delle accise, le predette imposte vengono a costituire parte del costo dell’energia elettrica fornita e, dunque, concorrono a determinare la base imponibile IVA dell’operazione.
Nel caso oggetto dell’ordinanza, invece, il corrispettivo relativo alla fornitura di energia elettrica era stato ricevuto dal consumatore senza essere comprensivo dell’accisa e, di conseguenza, non è possibile sostenere che l’accisa sia stata “traslata” sul prezzo dell’energia (e, in quanto tale, pagata dal consumatore finale medesimo). Ciò anche in ragion del fatto che, come sancito dalla Corte di giustizia Ue, causa C-440/12, la base imponibile IVA è determinata “da quello che il soggetto passivo percepisce realmente come corrispettivo” e che “non può gravare sul fornitore un’imposta che è a carico del consumatore finale e che non è stata da questi versata”.