Per l’esdebitazione l’incapienza non deve dipendere dalla volontà del debitore
Il debitore deve dimostrare di trovarsi nell’impossibilità oggettiva, attuale e futura, di generare utili distribuibili
La sostanziale riscrittura dell’art. 283 del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), a opera del DLgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. “correttivo-ter”), pone, come anche recentemente segnalato dalla più attenta dottrina, alcune significative criticità, quali, a titolo meramente esemplificativo, l’abbassamento della soglia di incapienza del reddito del debitore oltre il quale il credito diviene esigibile (cfr. art. 283 comma 1 del CCII) ovvero la messa a disposizione del ceto creditorio, anche per il tramite di, ora consentite,– eventuali azioni esecutive e cautelari, della parte eccedente il reddito indisponibile a prescindere dalla sua proporzione rispetto ai debiti dell’istante (cfr. art. 283 comma 9 del CCII).
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41