Subappalti post 20 maggio 2022 senza SOA per bonus edilizi da appalto «precedente»
Con lavori già iniziati al 21 maggio 2022 il requisito SOA non è necessario né per l’appaltatore, né per gli altri subappaltatori
In sede di rilascio del visto di conformità sulle opzioni di sconto o cessione, o di comfort letter su cessioni di crediti d’imposta già “a cassetto” del cedente, può accadere di constatare che uno o più subappaltatori, con contratto di subappalto di importo superiore a 516.000 euro stipulato in data successiva al 20 maggio 2022, risultano carenti del “requisito SOA” che l’art. 10-bis del DL 21/2022 ha previsto ai fini del riconoscimento in capo al committente del superbonus e degli altri bonus edilizi di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020.
Prima di “fasciarsi la testa”, in questi casi è fondamentale verificare se, alla data del 21 maggio 2022, i lavori del cantiere, cui il subappalto “successivo” si riferisce, risultavano ...
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