Attestazioni di conformità per il sismabonus entro la dichiarazione dei redditi
Sufficiente il deposito al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere alla remissione in bonis
Ai fini del sismabonus, di cui all’art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013, l’omesso deposito della c.d. “asseverazione preventiva” (Allegato B) al titolo edilizio o comunque “prima dell’inizio dei lavori” ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DM 58/2017 è pacifico che possa essere sanato con la remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012.
Quanto alle c.d. “attestazioni di conformità” (Allegati B-1 e B-2) previste dal comma 4 dell’art. 3 del DM 58/2017, invece, è sufficiente che risultino depositate al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis. Ciò in quanto consistono in “documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente”.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 189 di ieri, 1° ottobre 2024 confermando quanto scritto su Eutekne.info (si veda “Deposito di attestazioni di conformità prima che il beneficiario fruisca del sismabonus” del 22 maggio 2023).
Al riguardo è bene ricordare che per ottenere i benefici fiscali derivanti dall’applicazione della disciplina del sismabonus (sulle spese sostenute per effettuare interventi di riduzione del rischio sismico o per l’acquisto di unità immobiliari site in edifici oggetto dei predetti interventi mediante demolizione e ricostruzione), nelle misure del 70-80%, oppure 75-85%, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013, o nelle misure superbonus consentite dal comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, l’art. 3 comma 5 del DM 58/2017 richiede il deposito presso il competente sportello unico comunale e la consegna in copia al beneficiario (ossia al committente degli interventi o all’acquirente dell’unità immobiliare) dell’asseverazione di cui al comma 2 e delle attestazioni di cui al comma 4 del medesimo art. 3 del DM 58/2017.
L’asseverazione di cui al comma 2 è la c.d. “asseverazione preventiva” di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico che va predisposta, a cura del progettista strutturale, su modello conforme all’Allegato B del DM 58/2017.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DM 58/2017, l’asseverazione “preventiva”, unitamente al progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico cui l’asseverazione si riferisce, va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire “al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori” (art. 3 comma 3 del DM 58/2017 come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 9 gennaio 2020 n. 24).
La natura di questo termine è sempre stata considerata perentoria dall’Agenzia delle Entrate, tale per cui la sua mancata osservanza è stata ritenuta preclusiva della possibilità di beneficiare delle agevolazioni sismabonus. Con la norma interpretativa di cui all’art. 2-ter comma 1 lett. c) del DL 11/2023, tuttavia, il legislatore ha chiarito che, in presenza delle necessarie precondizioni e versando la sanzione minima di 250 euro, è possibile sanare l’omesso rispetto del termine con una presentazione tardiva, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012.
Le attestazioni di cui all’art. 3 comma 4 del DM 58/2017, invece, sono le c.d. “attestazioni di conformità” degli interventi eseguiti al progetto depositato e asseverato dal progettista che vanno predisposte, per quanto di rispettiva competenza, a cura del direttore dei lavori su modello conforme all’Allegato B-1 del DM 58/2017 (giova ricordare che, nell’ambito di questo modello il direttore dei lavori deve anche attestare la congruità delle spese sostenute, fermo restando che, qualora il sismabonus venga applicato nella versione “acquisti” ex art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, tale attestazione non si rende necessaria) e a cura del collaudatore statico, ove nominato per legge, su modello conforme all’Allegato B-2 del DM 58/2017.
Per queste attestazioni non è previsto un termine entro cui devono essere presentate, motivo per cui la risposta n. 189 in commento precisa che possono essere depositate “al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.”.
Nel caso in cui si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, con riguardo all’Allegato B l’Amministrazione finanziaria precisa che la remissione in bonis deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione.
Analogamente se ne dovrebbe dedurre che, seppur non venga detto esplicitamente nella risposta n. 189, anche con riguardo agli allegati B-1 e B-2 debbano essere depositati prima della trasmissione della comunicazione di opzione.