Effetti della consultazione semplificata da equiparare a quelli dell’interpello
Per Assonime la banca dati avrebbe dovuto essere fruibile da tutti i contribuenti
La consultazione semplificata potrebbe coinvolgere una platea più ampia di contribuenti, con criteri per la formulazione della risposta pubblici e, soprattutto, l’adeguamento alla risposta andrebbe parificato all’adeguamento alle risposte a interpello. Sono questi i principali chiarimenti messi in luce da Assonime con la circolare n. 18 del 30 settembre 2024 in tema di consulenza.
Dopo gli indirizzi operativi forniti dall’Agenzia delle Entrate, anche Assonime fa il punto della disciplina commentando le principali novità apportate dal DLgs. 219/2023 allo Statuto dei diritti del contribuente.
Il servizio di consultazione semplificata di cui all’art. 10-novies della L. 212/2000 si traduce in una banca dati nella quale sono contenuti tutti i documenti di prassi (risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, risoluzioni e ogni altro atto interpretativo). La sua consultazione è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze di interpello.
Grazie ad essa, in pratica, il contribuente potrà formulare una richiesta relativa a un caso concreto e la banca dati (tramite accesso diretto o attraverso un intermediario delegato) fornirà gratuitamente una soluzione al quesito.
Quanto ai beneficiari, la norma stabilisce che possono accedervi le persone fisiche, anche non residenti e i contribuenti di minori dimensioni, ossia le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR che applicano il regime di contabilità semplificata.
In relazione a questo profilo, Assonime mette in evidenza che la banca dati si avvarrà, in applicazione dei criteri dettati dalla legge delega (art. 4 comma 1 lett. c) n. 3) della legge n. 111/2023), dell’intelligenza artificiale. Il suo utilizzo rende quanto mai opportuno che vengano resi noti i criteri attraverso i quali si perviene a una decisione, soprattutto per esigenze di trasparenza nei confronti dei contribuenti.
Si pongono, poi, svariate questioni, quali la necessità di prevedere correttivi nei casi in cui il processo decisionale conduca a risultati anomali, il tema delle interpretazioni difformi rese nei documenti di prassi su uno stesso tema o, ancora, quello della riferibilità della risposta a una situazione di fatto non del tutto simile a quella per cui il contribuente ha interesse a interpellare l’Amministrazione. In quest’ultima ipotesi la risposta potrebbe infatti non essere utile per il contribuente in ragione della peculiarità della sua fattispecie, ma la risposta precluderebbe la possibilità di attivare apposito interpello.
Due questioni piuttosto rilevanti si pongono in relazione agli effetti della risposta.
Qualora la risposta al quesito non venga individuata univocamente, la banca dati informa direttamente il contribuente che può presentare istanza di interpello.
Nel caso in cui si ottenga risposta, invece, l’adeguamento vale come legittimo affidamento, comportando l’esclusione di sanzioni e interessi (art. 10 comma 2 della L. 212/2000). Da ciò ne deriva che al contribuente che si sia conformato alle indicazioni contenute nella risposta non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi di mora, anche ove tali indicazioni vengano successivamente modificate dalla stessa Amministrazione finanziaria.
A tal proposito, Assonime rileva una incongruenza fra la risposta ottenuta a seguito di consultazione semplificata e quella resa a seguito di istanza di interpello.
Se il contribuente ha ottenuto una risposta all’interpello, in base alle modifiche apportate al nuovo art. 11, comma 5 ultimo periodo dello Statuto, gli atti da questa difformi sono da considerarsi annullabili anche quando questi abbiano contenuto impositivo.
Anche sotto un altro profilo si potrebbe delineare una lesione del principio di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Come già accennato, il legittimo affidamento esclude le sole sanzioni e interessi, non le imposte (Cass. 18 maggio 2016 n. 10195, Cass. 26 aprile 2022 n. 12996). In relazione ai tributi unionali, per i rapporti tributari sorti dal 19 gennaio 2024 in poi, il DLgs. n. 219/2023 ha aggiunto però un periodo all’art. 10 comma 2 della L. 212/2000, secondo cui “Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell’amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti”.
Di conseguenza, al ricorrere di tutte le condizioni imposte dalla norma, anche per la consultazione semplificata non dovrebbero comunque essere dovuti i tributi unionali se gli orientamenti interpretativi dell’Amministrazione finanziaria vengono successivamente modificati.