Non si può rimanere sul mercato grazie al riciclaggio di somme di denaro
Non rileva che a fronte del ricevimento di somme illecite la società diventi debitrice nei confronti del soggetto che ha fornito il denaro
Da tempo la giurisprudenza si interroga su quale sia il profitto dei reati di riciclaggio ed in particolare se lo stesso sia rappresentato dalla circostanza che grazie alle condotte di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. il responsabile viene a godere della possibilità di utilizzare i benefici economici derivanti dai reati presupposto, per cui profitto delle attività di laundering sarebbe il valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (cfr. Cass. n. 10218/2024), ovvero lo stesso andrebbe individuato nel solo valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal “riciclatore” e non sull’intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall’autore del reato presupposto ...
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