Il patteggiamento richiede il pagamento del debito tributario
La disposizione viene ritenuta applicabile anche alle condotte realizzate anteriormente alla sua entrata in vigore, cioè ottobre 2015
L’art. 13-bis comma 2 del DLgs. 74/2000, così come introdotto dal DLgs. 158/2015, richiedeva espressamente, per l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. “patteggiamento”) ai delitti tributari, l’estinzione dei debiti fiscali mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie oppure il ravvedimento operoso.
Restavano estranee a questa disposizione le fattispecie di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessi versamenti e indebita compensazione, dal momento che, per esse, l’eventuale pagamento nei termini previsti vale come causa di non punibilità, come precisato dalla pronuncia della Cassazione n. 38684/2018. Tale
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