ACCEDI
Lunedì, 8 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Dalla plusvalenza post superbonus esclusa la quota di immobile acquisita per successione

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 ottobre 2024

x
STAMPA

Con la risposta a interpello n. 208 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito alcuni principi sulle plusvalenze imponibili di cui alla lett. b-bis) dell’art. 67 comma 1 del TUIR, relative alle cessioni a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi, agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, terminati da non più di dieci anni all’atto della cessione.

Viene anzitutto ricordato che tale disciplina trova applicazione anche se sono stati realizzati soltanto interventi superbonus “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio in cui è sita l’unità immobiliare oggetto di cessione (in tal senso si era già espressa la circ. Agenzia delle Entrate 13 giugno 2024 n. 13).

Inoltre, si richiama che, per espressa previsione normativa, gli immobili acquisiti per successione sono esclusi dall’ambito applicativo del citato art. 67 comma 1 lett. b-bis) del TUIR: a tal riguardo, la risposta a interpello n. 208/2024 precisa che tale esclusione opera anche se soltanto una quota di proprietà dell’immobile è pervenuta al cedente in via ereditaria.

In questo caso, l’imponibilità della plusvalenza è esclusa limitatamente alla quota di proprietà dell’immobile acquisita per successione, mentre invece è imponibile (in presenza dei presupposti necessari) la plusvalenza derivante dall’ulteriore quota di proprietà del cedente.

TORNA SU