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Carried interest agevolati anche in presenza di clausole di leavership

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 ottobre 2024

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Per i manager, i carried interest sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria se (art. 60 del DL 50/2017):
- l’impegno di investimento è pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo;
- il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti;
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenuti per un periodo minimo.

Con la risposta n. 209, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la possibilità di qualificare come redditi di natura finanziaria i proventi nonostante non venga rispettato il sopra menzionato impegno minino all’investimento.
Assume rilievo la circostanza che sia stato sottoscritto un investimento di importo pari a 150.000 euro, che viene considerato una cifra rilevante in rapporto al livello retributivo del manager.

Inoltre, si precisa che sebbene la presenza di clausole di leavership possa costituire in astratto un elemento suscettibile di attrazione dei redditi in oggetto nella categoria del reddito di lavoro (circolare n. 25/2017), viene valorizzata la concomitanza dei seguenti elementi:
- l’importo dell’investimento;
- l’adeguata remunerazione spettante del manager per la propria attività lavorativa;
- l’esposizione a un reale rischio di perdita del capitale investito (inclusa la previsione di un meccanismo fortemente penalizzante nel caso di rendimento inferiore a determinate soglie per i soci ordinari);
- l’assenza di clausole esplicite che ricolleghino l’extra rendimento allo svolgimento dell’attività lavorativa per un determinato periodo di tempo.

Nel caso di specie questi fattori si ritengono determinanti ai fini della qualificazione dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi come redditi di natura finanziaria.

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