Sanzionata dal Garante un’azienda che effettuava i backup delle email durante il rapporto di lavoro
Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore, né utilizzare un software che conservi una copia dei messaggi. Tale trattamento realizza, di fatto, un’illecita attività di controllo del lavoratore, oltre a configurare una violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali. In tal senso si è pronunciato il Garante della privacy, con il provvedimento del 17 luglio 2024 n. 472 pubblicato nella newsletter di ieri, nell’ambito di un reclamo presentato da un agente di commercio che lamentava una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali posta in essere dalla società con cui aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione.
Il Garante ha accertato che la società, per mezzo di un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando i contenuti e i log di accesso alla email e al gestionale dell’azienda. Veniva poi appurato come l’informativa resa ai lavoratori fosse carente, prevedendo la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori in caso di assenza o cessazione del rapporto, senza far riferimento, tra l’altro, all’effettuazione del backup e al tempo di conservazione.
Pertanto, l’Autorità ha statuito come la sistematica conservazione delle email e dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale usato dal lavoratore, non risultando proporzionata al fine del conseguimento degli obiettivi palesati dalla società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale, non fosse conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, ciò aveva consentito alla società di ricostruire l’attività del collaboratore, realizzando di fatto una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori.
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