Privacy «in sicurezza» per i beneficiari dell’assegno di inclusione
Nella newsletter pubblicata ieri, il Garante Privacy ha comunicato il via libera favorevole (con parere n. 541 del 12 settembre 2024) circa le modalità e le misure tecniche e organizzative che l’INPS adotterà nell’utilizzo delle informazioni necessarie per effettuare i controlli relativi alla concessione dell’assegno di inclusione (ADI) e del supporto per la formazione e il lavoro (SFL), acquisendole presso le proprie banche dati nonché presso altre amministrazioni.
Le citate misure, indicate in uno schema di disciplinare predisposto dall’INPS, sono ritenute necessarie per la quantità e la delicatezza dei dati trattati, relativi alla salute, ai minori, alle sentenze di condanna e così via.
Nel dettaglio, in presenza di scambi informativi tra l’INPS e le altre amministrazioni competenti – Comuni, Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate, eccetera – i dati oggetto di trattamento saranno limitati a quelli strettamente necessari ad effettuare le verifiche previste dalla legge. Lo stesso vale anche per i flussi relativi alla verifica delle condizioni di svantaggio o l’inserimento in programmi di cura e assistenza.
Inoltre, osserva il Garante, sono state correttamente definite le procedure per lo scambio tempestivo di informazioni tra l’INPS e le altre amministrazioni in caso di violazioni di sicurezza.
Le misure di garanzia approvate dal Garante Privacy consentiranno quindi all’Istituto previdenziale di utilizzare, per il controllo dei requisiti richiesti, i dati provenienti dai propri database e quelli messi a disposizione dalle altre amministrazioni, evitando così che l’assegno di inclusione venga destinato a chi non ne ha diritto.
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