Anche una cessione d’azienda effettiva può essere fraudolenta
Rileva la sussistenza di una continuità tra le due società coinvolte nella cessione
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte prevede due condotte alternative sanzionando chi, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o dei relativi interessi e sanzioni per importi superiori a 50.000 euro, aliena simulatamente oppure compie altri atti fraudolenti sui propri o sugli altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
L’alienazione è simulata, ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti. Con la conseguenza che, ove invece il trasferimento del bene sia effettivo,
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