Esdebitazione concessa se la soddisfazione dei creditori non è simbolica
Al prudente apprezzamento del giudice la valutazione della consistenza della «parte» pagata
Con le ordinanze nn. 28505 e 28506 depositate ieri, la Cassazione, in tema di esdebitazione, ha ritenuto che, quando il debitore è “meritevole” ai sensi di legge e la misura del soddisfacimento dei creditori non è insussistente (art. 142 comma 2 del RD 267/42), la complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio per ragioni di ordine quantitativo indipendenti dalle sue condotte.
Il c.d. “requisito oggettivo”, cui è condizionato il beneficio (l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142 comma 2 del RD 267/42, che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno “in parte” e tale condizione s’intende realizzata
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