Risoluzione del contratto di locazione con effetti estintivi dei diritti dei terzi
L’obbligazione del terzo viene meno a far data dall’inadempimento
Con l’ordinanza n. 28895, pubblicata ieri, la Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui, quando l’esistenza di un contratto venga in rilevo non già come fonte di obbligazioni reciproche tra le parti, bensì come presupposto per l’esercizio di diritti nei confronti di terzi (come nel caso in cui l’esistenza di una locazione commerciale sia presupposto per il versamento da parte della P.A. di un indennizzo al conduttore), e quel contratto si sciolga per effetto di una sentenza costitutiva di risoluzione, resa ai sensi dell’art. 1453 c.c., gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi retroagiscono sin dal momento in cui si è verificato l’inadempimento dedotto a fondamento della domanda di scioglimento del vincolo negoziale.
Da quel momento,
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