Il blocco delle compensazioni non incide sulla liquidazione giudiziale
L’Agenzia delle Entrate accoglie la prevalenza delle norme concorsuali sulle disposizioni tributarie
Nell’ambito del non agevole rapporto tra diritto concorsuale e tributario s’innestano le norme sul divieto di compensazione di crediti di imposta, tra cui il recente art. 1 comma 94 della L. 213/2023 che ha inserito nell’art. 37 del DL 223/2006 il comma 49-quinquies.
La richiamata norma ha disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l’esclusione della facoltà di avvalersi di compensazioni ex art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241 (compensazioni nel modello F24) per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere
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