Non sempre applicabile la disciplina del realizzo virtuale di strumenti finanziari
Il legislatore davanti alle logiche qualificatorie degli IAS/IFRS ha deciso di agganciare staticamente la qualificazione fiscale a criteri giuridico-formali
La disciplina degli strumenti finanziari, nella fiscalità dei soggetti IAS-IFRS, presenta caratteri di estrema peculiarità, in ragione di numerose norme di deroga al principio generale di derivazione rafforzata.
In particolare, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DM 8 giugno 2011, i criteri di qualificazione bilancistica (segnatamente dedicati all’individuazione della natura degli strumenti in parola) non assumono rilievo fiscale, prevalendo in tale ambito canoni di rappresentazione strettamente giuridici (a rilevanza meramente tributaria) ricavabili dalle consolidate e “tradizionali” (in quanto anteriori alla derivazione rafforzata stessa) regole del TUIR; nello specifico sono i criteri previsti, nell’ambito delle disposizioni sulla determinazione dei redditi di capitale,
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