Nuovo contraddittorio senza prova di resistenza
Lo schema di atto va notificato se successivo alla liquidazione giudiziale
In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale l’Amministrazione finanziaria è tenuta a mettere a disposizione del contribuente uno schema d’atto ex art. 6-bis dello Statuto prima della notifica dell’atto impositivo, senza che sia necessario valutare la c.d. prova di resistenza.
La sentenza n. 18/2/25 deposita lo scorso 20 gennaio dai giudici di primo grado di Reggio Emilia rappresenta, per quanto ci consta, il primo intervento relativo al neointrodotto contraddittorio preventivo
Occorre ricordare che in base a quanto previsto dall’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 30 dicembre 2023 n. 219, per qualsiasi tributo (inclusi i tributi locali come l’IMU) e ogni fattispecie (salvo le eccezioni di legge) sussiste l’obbligo di contraddittorio
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