Detrazione IVA per gli acquisti successivi alla messa in liquidazione coatta
Per la Cassazione cessa il precedente regime di esenzione della società
Secondo quanto sancito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3875, depositata lo scorso 15 febbraio, è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA anche dopo che la società è stata messa in liquidazione coatta amministrativa.
Nel caso rappresentato, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’esercizio del diritto alla detrazione in capo a una società per l’IVA assolta sugli acquisti successivi alla data in cui era stato emanato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, a prescindere dall’effettuazione di alcune operazioni attive.
L’Agenzia delle Entrate fondava la contestazione sull’assunto che, a decorrere dalla suddetta data, sarebbe venuta a cessare l’attività esercitata dal soggetto passivo IVA (svolta, ...
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