Il falso in bilancio contribuisce al dissesto
Occultandolo consente quelle ulteriori condotte che, nel tempo, contribuiscono a determinare la situazione che porta al fallimento
Il reato di false comunicazioni sociali può rilevare ai fini della bancarotta fraudolenta commessa dagli amministratori di una società.
L’art. 223 comma 2 n. 1) del RD 267/42 (oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019) stabilisce infatti la responsabilità penale per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite (oggi, in liquidazione giudiziale) che abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dal diritto penale societario (artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c.).
La sentenza n. 7816, depositata ieri dalla Cassazione, ha così confermato la condanna per tale fattispecie nei confronti del Presidente del consiglio di amministrazione di una srl per avere ...
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