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IMPRESA

Il falso in bilancio contribuisce al dissesto

Occultandolo consente quelle ulteriori condotte che, nel tempo, contribuiscono a determinare la situazione che porta al fallimento

/ Maria Francesca ARTUSI

Giovedì, 27 febbraio 2025

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Il reato di false comunicazioni sociali può rilevare ai fini della bancarotta fraudolenta commessa dagli amministratori di una società.
L’art. 223 comma 2 n. 1) del RD 267/42 (oggi confluito nell’art. 329 del DLgs. 14/2019) stabilisce infatti la responsabilità penale per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite (oggi, in liquidazione giudiziale) che abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dal diritto penale societario (artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c.).

La sentenza n. 7816, depositata ieri dalla Cassazione, ha così confermato la condanna per tale fattispecie nei confronti del Presidente del consiglio di amministrazione di una srl per avere ...

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