Limiti alla responsabilità dei sindaci senza rilievo in sede penale
Se si fa dipendere dall’entità del compenso anche il lavoro del sindaco per giustificare inerzia o negligenza, si rischia il concorso nei delitti
La recente e importante modifica dell’art. 2407 c.c., con l’introduzione al secondo comma di un tetto alla responsabilità patrimoniale dei sindaci, solidale con quella degli amministratori, per omessa o mancata vigilanza sugli atti di questi ultimi, è stata salutata da tutti come una conquista. Le ragioni di tale entusiasmo sono facilmente individuabili e anche condivisibili: la riforma può porre finalmente fine a prassi assolutamente censurabili che vedevano nei sindaci il principale – quando non unico – destinatario delle richieste di risarcimento che il curatore o i soci avanzano in caso di mala gestio dell’impresa.
Oggi, dunque, la nuova versione della disciplina non consentirà più a chi voglia ottenere un ristoro per danni subiti a seguito di disastri aziendali di avanzare ...
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