Per l’abuso del diritto non basta la sequenza delle operazioni straordinarie
Va adeguatamente provata la sussistenza di un «disegno unitario» del contribuente che giustifichi il collegamento tra le diverse operazioni
In presenza della natura indebita del vantaggio fiscale e dell’assenza di sostanza economica della condotta che lo determina, l’abuso del diritto tributario sussiste a prescindere dal fatto che il contribuente abbia agito con dolo, con colpa grave o lieve, o anche senza colpa in perfetta buona fede.
Questo principio appare pacifico anche se dalla versione finale, approdata in Gazzetta Ufficiale, dell’art. 10-bis della L. 212/2000, è stato espunto l’inciso “indipendentemente dalle intenzioni del contribuente” che lo esplicitava e che risultava contemplato nella versione “iniziale” del comma 1 dell’art. 10-bis.
Resta ben inteso che il dolo o la colpa assumono invece piena rilevanza ai fini dell’applicabilità delle sanzioni amministrative ...
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