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Compensazione senza visto non sanzionabile, ma prima del 2017

/ REDAZIONE

Mercoledì, 19 marzo 2025

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Mediante la pronuncia n. 7154 dello scorso 17 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la compensazione di un credito (nella specie IVA) in assenza del visto di conformità è violazione meramente formale non sanzionabile, in quanto ciò non arreca pregiudizio ai controlli dell’Erario.

In breve i giudici hanno applicato l’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97.

Sebbene di tale aspetto nella pronuncia non se ne parli, è d’obbligo rilevare che ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DL 78/2009, come modificato dal DL 50/2017, la compensazione priva di visto non solo legittima l’irrogazione di sanzioni ma consente addirittura di recuperare il credito.

La tesi della Cassazione, ragionevolmente, dovrebbe ritenersi confinata alle fattispecie antecedenti all’entrata in vigore di questa norma.

Non solo, quindi, è legittimo il recupero (cosa davvero censurabile, considerato che comunque il credito potrà essere compensato previa apposizione del visto) ma spettano pure le sanzioni ex art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97, da indebita compensazione di credito non spettante, pari al 25%.

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