Niente perdita del diritto di credito per l’abusivo frazionamento della domanda
Se la domanda di pagamento non può essere concretamente riproposta in via unitaria, la condotta abusiva va punita sul piano delle spese processuali
Con la sentenza n. 7299, depositata ieri, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato, per la quarta volta in 25 anni, il tema dell’abusivo frazionamento della domanda giudiziale di condanna al pagamento di crediti, nonché delle sanzioni ad esso connesse (cfr. Cass. SS.UU. n. 108/2000 e n. 23726/2007, nonché le pronunce gemelle nn. 4090/2017 e 4091/2017).
La questione è stata, però, esaminata dall’odierno arresto da un inedito angolo visuale. Nello specifico, l’ordinanza interlocutoria che ha dato origine alla pronuncia in commento ha demandato all’organo nomofilattico il compito di stabilire se la sanzione dell’improponibilità della domanda frazionata (già sostenuta dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 4090 e 4091 del 2017) possa ritenersi “proporzionata”
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