Senza IVA lo scambio di somme nel contratto di cointeressenza propria
Le somme scambiate tra due operatori nell’ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria rappresentano delle cessioni di denaro. Di conseguenza, l’operazione non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72.
Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 3 pubblicato ieri, 19 marzo 2025.
Il contratto di cointeressenza “propria” prevede che un contraente attribuisca la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2554 c.c.). Secondo la giurisprudenza, si tratta di un contratto di natura “parassicurativa”, in quanto “genera un «obbligo di fare», avente natura reciproca, dove l’impiego di capitale è richiesto solo nell’eventualità di una perdita e mai come elemento dal quale discende il perfezionamento dell’accordo stesso” (Cass. n. 7514/2023).
Alla luce di tali profili civilistici, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme attribuite o ricevute nell’ambito dello schema contrattuale in esame rappresentano meri trasferimenti monetari e non possono essere assimilati a corrispettivi, poiché non sussiste una diretta correlazione tra prestazioni reciproche tipica dei contratti sinallagmatici.
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