Compensazione dei crediti IVA nel fallimento anche non liquidi ed esigibili
Rileva il momento genetico dei rapporti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7512 di ieri, ha rimarcato che, ai fini della compensazione tra debiti e crediti IVA nel fallimento, è necessario avere a riguardo al momento genetico dei rapporti.
Il credito chiesto a rimborso dal curatore ex art. 30 comma 2 del DPR 633/72, in particolare, dev’essersi formato in esercizi antecedenti la dichiarazione di apertura della procedura, così come i debiti opposti in compensazione dall’Amministrazione finanziaria.
Muovendo da tali presupposti, quindi, ai sensi dell’art. 56 del RD 267/42 (e, per la nuova disciplina del Codice della crisi, l’art. 155 del DLgs. 14/2019), la compensazione resta ammissibile anche quando il “controcredito” del fallito divenga liquido ed esigibile in un momento successivo alla data ...
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