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FISCO

L’esame dei documenti per sospendere la riscossione spetta solo all’ente creditore

Se il concessionario respinge la domanda può esserci l’annullamento di diritto del debito

/ Alice BOANO

Giovedì, 3 aprile 2025

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Il sistema tributario prevede una procedura che può condurre all’annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti affidati all’Agente della riscossione (art. 1 commi 537 - 543 della L. 228/2012) laddove il debito sia stato pagato oppure oggetto di una sospensione giudiziale o di una sentenza di annullamento emesse in un processo a cui l’Agente della riscossione non ha preso parte.

Pertanto, se ad esempio il contribuente ritiene che l’atto notificato (cartella, accertamento esecutivo o avviso di addebito) dall’Agente della riscossione o dall’ente creditore sia ormai stato pagato prima del ruolo o della trasmissione del carico egli può presentare un’autodichiarazione, corredata di opportuna documentazione, che attesti tale circostanza.

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