L’esame dei documenti per sospendere la riscossione spetta solo all’ente creditore
Se il concessionario respinge la domanda può esserci l’annullamento di diritto del debito
Il sistema tributario prevede una procedura che può condurre all’annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei crediti affidati all’Agente della riscossione (art. 1 commi 537 - 543 della L. 228/2012) laddove il debito sia stato pagato oppure oggetto di una sospensione giudiziale o di una sentenza di annullamento emesse in un processo a cui l’Agente della riscossione non ha preso parte.
Pertanto, se ad esempio il contribuente ritiene che l’atto notificato (cartella, accertamento esecutivo o avviso di addebito) dall’Agente della riscossione o dall’ente creditore sia ormai stato pagato prima del ruolo o della trasmissione del carico egli può presentare un’autodichiarazione, corredata di opportuna documentazione, che attesti tale circostanza.
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