Trasferibile al consolidato anche il «ROL contabile» pregresso
Il riporto a nuovo deve essere dovuto all’impossibilità oggettiva di usare le eccedenze nel periodo d’imposta della loro maturazione
L’applicazione del meccanismo del ROL per la deducibilità degli interessi passivi ex art. 96 del TUIR all’interno del modello REDDITI presenta diverse complessità con le quali devono confrontarsi gli operatori.
Ad esempio, il modello REDDITI 2025 SC possiede anche i righi utili per l’utilizzo delle eccedenze di ROL “contabile” pregresse in presenza di un’opzione per il regime del consolidato fiscale.
Secondo l’art. 13 comma 4 del DLgs. 142/2018, che disciplina il regime transitorio relativo alle modifiche all’art. 96 del TUIR che sono entrate in vigore dal 2019, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 sono deducibili per un importo corrispondente alla somma tra: ...
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