Cumulo tra decreto «ALER» e «conto termico» con esempio da rivedere
Le slide del Tavolo permanente promosso da GSE confermano il principio della cumulabilità ma sui numeri generano un equivoco
Sull’incentivo “PNRR M7-I17”, relativo agli incentivi sugli interventi di efficienza energetica specificamente afferenti gli edifici di edilizia residenziale pubblica, di cui al decreto “ALER” 9 aprile 2025, pubblicato sul sito istituzionale della Struttura di Missione PNRR lo scorso 22 maggio 2025, il GSE ha meritoriamente promosso un Tavolo permanente in collaborazione con la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri – titolare della misura – e con il coinvolgimento di CDP, SACE e Federcasa.
Al Tavolo, che si svolge in forma pubblica, possono assistere tutti i soggetti interessati, tramite apposito link, con anche la possibilità di interagire con i relatori, ponendo domande.
In occasione della terza riunione pubblica di detto Tavolo, è stata affrontata la questione della cumulabilità degli incentivi “PNRR M7-I17” dal decreto “ALER” 9 aprile 2025, con quelli previsti dal DM 16 febbraio 2016 (c.d. “Conto Termico 2.0”), relativamente ai quali si attende per altro il decreto di “aggiornamento” (c.d. “Conto Termico 3.0”).
Come già evidenziato su Eutekne.Info (si veda “Incentivi per l’efficienza energetica su edifici residenziali pubblici cumulabili” del 3 giugno 2025), il Tavolo ha confermato la cumulabilità tra la misura di sostegno “generale” agli interventi di efficienza energetica su edifici sia pubblici che privati (“Conto Termico”) e la misura di sostegno “specifico” agli interventi di efficienza energetica su edifici di edilizia residenziale pubblica (“PNRR M7-I17”).
Ciò, del resto, risulta sulla base di quanto previsto dai rispettivi decreti regolamentari, posto che:
- lato incentivo “PNRR M7-I17”, l’art. 3 comma 3 del decreto “ALER” 9 aprile 2025 stabilisce che i benefici ivi previsti non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti d’imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell’Unione europea, ma possono essere cumulati con altre agevolazioni finanziate con risorse diverse da quelle europee (e il “Conto Termico” rientra tra queste), fermo restando il limite che il cumulo delle agevolazioni non può portare a benefici complessivamente eccedenti il 100% del costo sostenuto;
- lato “Conto Termico”, l’art. 12 del DM 16 febbraio 2016 esclude la cumulabilità dei benefici ivi previsti con altri incentivi statali nella forma di sovvenzioni a fondo perduto (comma 1), ma, “limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1”, la ammette “con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili” (comma 3).
Sul versante dell’applicazione pratica dei criteri di cumulo, qualche dubbio sorge però dalla lettura dell’esempio numerico riportato nella “slide 4” della presentazione “Focus cumulabilità M7I17 – Conto Termico”.
In detto esempio, infatti, viene riportato il caso di un intervento di isolamento termico dell’involucro dell’edificio con spese ammissibili agli incentivi per 440.000 euro, a fronte di una superficie d’intervento di 2.000 metri quadrati, cui corrisponde quindi una spesa ammissibile “al metro quadrato” di 220 euro.
A fronte di ciò, viene evidenziato che:
- l’incentivo “PNRR M7-I17”, avendo una percentuale di incentivo pari al 65% di spesa ammissibile e un tetto massimo di spesa ammissibile incentivata pari a 200 euro al metro quadrato, può spettare in misura pari a 260.000 euro (= 65% x 200 euro x 2.000 mq);
- “l’incentivo CT senza M7I17” sarebbe pari a 200.000 euro, ma essendoci cumulo con l’incentivo “PNRR -M7-I17”, “l’incentivo CT ricalcolato” diviene pari a 180.000 euro.
In verità, questo tipo di esemplificazione sembrerebbe generare un equivoco e scontare un errore.
L’equivoco è che i 200.000 euro ricalcolati a 180.000 euro non costituiscono l’incentivo spettante a titolo di Conto Termico, bensì le spese ammissibili su cui va poi calcolato l’incentivo spettante in base alle percentuali previste (che, per gli interventi di “cappotto esterno” su pareti verticali, nel “Conto Termico 2.0”, sono quella del 40%, elevata al 50% per gli interventi realizzati nelle zone climatiche E e F).
L’errore è che non c’è alcun ricalcolo da fare sulle spese ammissibili ai fini del “Conto Termico 2.0”. Le spese ammissibili rimangono 440.000 euro, di cui incentivabili 200.000 euro, perché il tetto massimo per gli interventi di “cappotto esterno” su pareti verticali è stabilito dall’Allegato II del DM 16 febbraio 2016 in 100 euro al metro quadro.
Se, su questi 200.000 euro, il “Conto Termico 2.0” spetta nella misura del 40%, l’incentivo ammonta allora a 80.000 euro che vanno a cumularsi ai 260.000 euro di incentivo spettante a titolo di “PNRR M7-I17”, determinando un cumulo di incentivi complessivamente pari a 340.000 euro sui 440.000 euro di spese ammissibili sostenute per l’effettuazione dell’intervento agevolato, rispettando così il vincolo di incentivi complessivamente non superiori al 100% delle spese ammissibili.
Nelle bozze circolate degli allegati al “Conto Termico 3.0”, è previsto un aumento da 100 a 200 euro al metro quadrato per questo tipo di interventi.
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