Dubbi gli effetti dell’estinzione del processo sulla prescrizione
Il problema si pone solo a valle dell’accertamento esecutivo o della cartella di pagamento
Ai sensi dell’art. 2943 comma 1 c.c., “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio”. Tale norma va combinata con il successivo art. 2945, che stabilisce: “Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo”.
In ambito civilistico, è affermato il seguente principio:
- “in caso di estinzione del processo, il nuovo periodo di prescrizione del diritto azionato inizia a decorrere dall’atto ...
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