Per i processi pendenti, incostituzionale il divieto di nuove prove in appello
Novità operante per i ricorsi di primo grado notificati dal 5 gennaio 2024
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 di ieri, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4 del DLgs. 220/2023 nella parte in cui prevede che il nuovo regime delle prove in appello decorra dai ricorsi in appello notificati dal 5 gennaio 2024, avendo quindi un effetto sui processi pendenti a danno della difesa delle parti.
Il DLgs. 220/2023, decreto delegato attuativo della c.d. riforma fiscale, ha riformato in modo consistente il regime probatorio del grado di appello.
L’art. 58 del DLgs. 546/92, così come modificato dal DLgs. 220/2023, stabilisce ora che:
- non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver ...
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