Ripensamenti senza effetti sulla mancata opzione per la flat tax incrementale
La rettifica di una manifestazione di volontà negoziale è ammessa soltanto in presenza di dolo, violenza o errore
La flat tax incrementale di cui all’art. 1 commi 55 - 57 della L. 197/2022 consentiva di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.
La misura era rivolta alle persone fisiche che esercitano in forma individuale un’attività d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, o un’arte o una professione, produttiva di reddito di lavoro autonomo professionale di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR.
La flat tax operava limitatamente al periodo d’imposta 2023, attraverso la compilazione della sezione II del quadro LM del modello REDDITI
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