Non ha diritto alla restituzione l’ex convivente che ha pagato il mutuo dell’altro
Le prestazioni patrimoniali eseguite nel corso della convivenza configurano obbligazioni naturali, purché siano proporzionate al patrimonio del solvens
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 11337 del 30 aprile 2025, ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’attribuzione patrimoniale fatta a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di un’obbligazione naturale, qualora non travalichi i limiti di proporzionalità e adeguatezza.
La tenuta dell’inquadramento giuridico prospettato presuppone, cioè, che il giudice di merito, all’esito di un giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità, abbia ritenuto che la suddetta attribuzione sia adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.
Corollario di tale accertamento è l’operatività, ai danni del convivente che abbia eseguito la prestazione, della regola della ...
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