La parte pubblica si può costituire anche in udienza, senza depositare documenti
Ferma la decadenza per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio
La costituzione del resistente mediante atto di controdeduzioni, può avvenire anche posteriormente ai sessanta giorni dalla notifica del ricorso senza che ciò comporti l’inammissibilità della medesima.
Il termine finale entro cui può avvenire la costituzione in giudizio è:
- il ventesimo giorno libero precedente all’udienza di trattazione se si depositano documenti e controdeduzioni;
- il decimo giorno libero precedente la trattazione in camera di consiglio se si depositano solo le controdeduzioni;
- la data dell’udienza di trattazione nel caso di pubblica udienza se si depositano solo le controdeduzioni.
A questo arresto è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12672 depositata ieri, 13 maggio 2025, a fronte di una costituzione tardiva del contribuente in appello dichiarata dal giudice del gravame inammissibile.
Rammentiamo che la costituzione in appello del resistente, che ricalca le modalità previste per il primo grado di giudizio, deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione dell’appello principale.
Tale termine, però, non è previsto a pena di inammissibilità essendo un termine ordinatorio (non, quindi, previsto a pena di decadenza).
Solo se l’appellato intende proporre appello incidentale, va osservato il termine dei sessanta giorni dall’appello principale a pena di inammissibilità (per tutte, Cass. 23 luglio 2007 n. 16285).
Dal caso deciso emerge che il contribuente, totalmente vittorioso in primo grado, resisteva in appello costituendosi tardivamente in udienza, ovvero oltre il termine di sessanta giorni, con atto di controdeduzioni.
I giudici del gravame, però, avevano dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio del resistente/appellato ed accolto l’appello della parte pubblica.
La Corte di Cassazione ha dapprima chiarito che trova applicazione il comma 1 dell’art. 54 del DLgs. 546/1992 che richiama le modalità e i termini di costituzione del resistente ex art. 23 del medesimo decreto.
Ciò comporta che il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto introduttivo conserva la sua natura ordinatoria.
Pertanto, il resistente può costituirsi anche posteriormente ai sessanta giorni, senza che ne consegua alcuna sanzione, non potendo quindi incorrere nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni.
I giudici di legittimità hanno comunque confermato l’applicabilità per il giudizio di appello dell’art. 32 del DLgs. 546/1992. Per la pronuncia la disposizione “prevede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni. Se, infatti, parte resistente per la sua costituzione è soggetta solo ad un termine ordinatorio, rimane tenuta al rispetto di tutti gli altri termini previsti, a pena di decadenza, per la proposizione delle deduzioni e produzioni e documentazione”.
In applicazione dell’art. 32 richiamato, il termine finale entro cui vanno depositate le controdeduzioni coincide:
- in caso di trattazione in camera di consiglio, con i dieci giorni liberi prima della trattazione (in sostanza il termine per le memorie), ferma restando la necessità di costituirsi e depositare i documenti nei venti giorni liberi prima;
- in caso di pubblica udienza, con la data dell’udienza stessa, ferma restando la necessità di costituirsi e depositare i documenti nei venti giorni liberi prima.
Spiegano i giudici, infatti, che “in caso di trattazione in pubblica udienza, la parte potrà costituirsi non oltre la data fissata per l’udienza, la quale potrà essere richiesta anche da una sola parte, e fatte salve comunque le decadenze nel frattempo maturate”.
Rammenta la Corte che la costituzione tardiva comporta la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e la facoltà di chiamare in causa i terzi.
Però, “permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585 del 2019)”, sempre che, in quest’ultimo caso, la costituzione avvenga entro il termine per la produzione dei documenti ovvero nei 20 giorni liberi prima dell’udienza.
La sentenza in commento ha esplicitato che il termine ultimo di costituzione in giudizio del resistente è l’udienza di trattazione solo nel caso di discussione pubblica e se non vi è necessità di una produzione documentale.
Tuttavia, da un punto di vista operativo con il processo tributario telematico si deve procedere al deposito dell’atto di controdeduzioni sul SIGIT. In concreto, tale attività difficilmente può avvenire direttamente in udienza, dovendo necessariamente precedere il momento della discussione.
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