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Venerdì, 6 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Diversa applicazione nel tempo della sospensione della prescrizione

Le Sezioni Unite difendono la discrezionalità del legislatore

/ Maria Francesca ARTUSI

Venerdì, 6 giugno 2025

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La disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla L. 103/2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina, infatti, non è stata abrogata con effetti retroattivi né dalla L. 3/2019 né dalla L. 134/2021.

Viceversa, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 in poi si applica la disciplina attualmente in vigore sancita dalla citata L. 134/2021 (riforma Cartabia), con la conseguente rilevanza del nuovo istituto della improcedibilità.
Tale è il principio enunciato dalle Sezioni Unite penali nella sentenza n. 20989 depositata ieri.

La disciplina della prescrizione ha avuto una evoluzione normativa molto complessa e dibattuta che ha reso altrettanto complessa e dibattuta la sua applicabilità con particolare riguardo al tema del cosiddetto favor rei.
La questione principale affrontata dalla pronuncia in esame attiene al fatto che la riforma del 2021 ha introdotto il regime della c.d. “improcedibilità” e la giurisprudenza è stata da subito chiamata ad interrogarsi sulla possibile retroattività di tale istituto.

L’indirizzo prevalente si è pronunciato in favore di una limitata sfera di applicazione dell’improcedibilità, manifestando più volte l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alla applicazione nel tempo di questo istituto, proprio in ragione dell’inscindibile collegamento esistente tra esso e il regime prescrizionale delineato dalla L. 3/2019 in quanto ritenuti entrambi applicabili ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020.

Va ricordato che la riforma del 2021 ha, con l’art. 161-bis c.p., confermato il blocco del corso della prescrizione del reato in concomitanza con la pronuncia della sentenza di primo grado e ha contemporaneamente introdotto l’improcedibilità, con l’art. 344-bis c.p.p., per i conseguenti giudizi di impugnazione.

In proposito si è osservato che la limitazione cronologica dell’applicazione di tale causa di improcedibilità – a cui consegue la non punibilità delle condotte – è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, giustificata dalla diversità delle situazioni e che risulta coerente con la riforma introdotta in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione. Si è ritenuta altresì ragionevole la graduale introduzione dell’istituto per consentire un’adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (Cass. n. 43624/2022, Cass. n. 1567/2022).

Pertanto, per tutti i reati per i quali la L. 3/2019 aveva già introdotto la sospensione della prescrizione con la sentenza di primo grado, la L. 134/2021 – al di là della modifica della denominazione dell’effetto sul corso della prescrizione da “sospensione” a “cessazione definitiva” – ha determinato l’affiancamento al meccanismo sospensivo dell’istituto l’improcedibilità con il dichiarato scopo di assicurare per la medesima platea di reati la ragionevole durata del processo anche nei giudizi di impugnazione.

Riguardo ai reati commessi nel tempo antecedente il 1° gennaio 2020 invece non è stata apportata modifica al regime precedente, che già non prevedeva la sospensione senza termine o la cessazione definitiva.
Le Sezioni Unite ritengono, dunque, che il legislatore abbia dispiegato il proprio potere discrezionale con modalità ed esiti che non sono irragionevoli.

Viene dunque ritenuto che a seguito della riscrittura parziale degli artt. 158, 159 e 160 c.p. con effetti dal 1° gennaio 2020 si è determinata la coesistenza di due differenti regimi: il primo a partire dall’introduzione della L. 103/2017 destinato a disciplinare tutti e soltanto i reati commessi dalle entrate in vigore di tale legge fino al 31 dicembre 2019. Il secondo, scaturente dalle modifiche introdotte dalla L. 3/2019, destinato a disciplinare i reati commessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 senza possibilità di retroagire per espressa volontà del legislatore; regime su cui la L. 134/2021 è intervenuta con le modificazioni sin qui rappresentate e soprattutto con l’affiancamento dell’istituto processuale senza però intaccare il testo negli articoli citati del codice penale.

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