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FISCO

OICR non quotati da segnalare in RW al costo di acquisto

Si usa il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il fondo e non quello in cui è stabilita la management company

/ Salvatore SANNA

Martedì, 29 luglio 2025

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Con la consulenza giuridica n. 11, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla corretta indicazione nel quadro RW del modello REDDITI (e del quadro W del modello 730) delle quote di OICR esteri non immobiliari che non risultano negoziate in mercati regolamentati.
Detto valore corrisponde alla base imponibile dell’IVAFE ex art. 19 comma 18 e ss. del DL 201/2011.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del DL 167/90, tra le attività estere di natura finanziaria che sono oggetto di segnalazione all’interno del quadro RW vi sono quelle i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, fra cui partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38).

Per gli OICR esteri, il valore da indicare nel quadro RW corrisponde alla base imponibile IVAFE ed è soggetto alle disposizioni del provv. dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 n. 72442.
In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute.

Per quel che riguarda le attività finanziarie detenute all’estero e negoziate in mercati regolamentati, tra cui vi possono essere gli OICR, ai fini della compilazione del quadro RW si deve fare riferimento al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto.

Il caso di specie riguarda un OICR che rientra tra i fondi di private equity, gestiti da management companies residenti all’estero (non necessariamente nello Stato in cui è istituito il fondo), sottoposte alla vigilanza delle autorità regolamentari dello Stato di residenza.
Per assolvere gli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le quote dei fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.
Si conferma anche che nella colonna 4 del quadro RW deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il fondo e non di quello in cui è stabilita la management company.

A ben vedere, il caso analizzato sembra molto particolare: più frequente è invece la situazione del contribuente residente che possiede quote di OICR all’interno di un dossier titoli presso un intermediario finanziario estero.
In merito, la circ. dell’Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016 n. 12 (§ 14) ha chiarito le modalità di compilazione del quadro RW per i dossier titoli. In un’ottica di semplificazione, si devono indicare solo il valore iniziale e il valore finale del dossier (oltre, naturalmente, ai giorni di possesso), non rilevando le variazioni intervenute durante l’anno e, soprattutto, non rilevando la composizione del dossier; non occorre, quindi, compilare tanti righi del quadro quante sono le attività finanziarie ricomprese nel dossier.

La circolare precisa, poi, che nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili a un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli, ecc.), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerato come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo.
In questa circostanza, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici:
- si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto;
- in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale.

La semplificazione illustrata sopra è subordinata alla condizione che venga predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire e trasmettere, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

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