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IMPRESA

L’omissione informativa nel prospetto rileva per i sindaci fino alla chiusura dell’offerta

La mancata richiesta di integrazione legittima la sanzione inflitta dalla Consob

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 22 settembre 2025

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 24240/2025, interviene sulla legittimità di una sanzione amministrativa inflitta dalla Consob al sindaco di una banca quotata per non avere assicurato che rilevanti informazioni venissero incluse in alcuni prospetti.
Da tale omissione, infatti, conseguiva l’impossibilità, per gli investitori, di acquisire notizie utili ad assicurare un puntuale giudizio di investimento sui prodotti finanziari offerti, sulla situazione patrimoniale e finanziaria della banca, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente, nonché sulla possibilità di rappresentarsi correttamente l’aspettativa in ordine alla realizzazione del disinvestimento delle azioni oggetto di offerta dopo l’eventuale sottoscrizione.

La sanzione era stata confermata dai giudici di merito, che avevano sottolineato la non rilevanza del fatto che il ricorrente, non essendo ancora sindaco, non avesse partecipato al CdA nel quale era stata approvata la bozza di prospetto informativo. Il Documento di registrazione e le Note informative, infatti, erano stati pubblicati quando il sindaco era in carica e, ciononostante, non si era attivato per segnalare al CdA l’obbligo di pubblicazione di un supplemento che contenesse le informazioni necessarie e mancanti.

Si tratta di considerazioni condivise dalla Suprema Corte alla luce di principi già enunciati dai giudici di legittimità.
Si ricorda, infatti, che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una banca non può comportare l’esclusione, o anche il semplice affievolimento, del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del Collegio sindacale. Essi, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione del servizio di negoziazione, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo, essendo gravati, da un lato, dell’obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche del controllo del corretto operato della banca intermediatrice, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori – e, dall’altro lato, dell’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d’Italia e alla Consob delle violazioni delle norme sulla intermediazione mobiliare.

Tale dovere di controllo (e correlativo obbligo di segnalazione) si estende anche alle violazioni, da parte della società, delle norme di condotta previste da regolamenti interni; queste, infatti, seppure maggiormente stringenti rispetto alle disposizioni di portata generale poste da leggi, fonti regolamentari o codici di autodisciplina, sono comunque cogenti per la società medesima, essendo esse adottate all’esito di una scelta del tutto libera, che costituisce una volontaria autolimitazione dell’operatore del mercato.

La funzione del Collegio sindacale, peraltro, si estrinseca nel controllo del regolare svolgimento della gestione della società, nel senso che il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma si estende a tutta l’attività sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali. Tale dovere si fa ancora più rigoroso nelle società quotate in borsa, in ragione della funzione di garanzia dell’equilibrio del mercato.

Il tutto, poi, è da collocare nel contesto delle funzioni di garanzia che i vari organismi di controllo sono chiamati a svolgere nell’ambito delle società, soprattutto se quotate e strutturate in un’articolazione interna complessa che preveda il riparto delle competenze tra diversi organi. Organi che – da quelli deputati al controllo interno aziendale, fino alle società di revisione legale e al Collegio sindacale – sono investiti di un fondamentale compito di costante verifica della corrispondenza dei meccanismi di gestione della società secondo il paradigma della corretta amministrazione, così come definito dall’economia aziendale.

Né, nel caso di specie, rileva il fatto che il prospetto informativo fosse stato adottato prima che il sindaco assumesse l’incarico, posto che, trattandosi di un illecito permanente, l’obbligo di comunicare alla platea degli investitori fatti o informazioni acquisite successivamente alla pubblicazione del prospetto vale anche per le informazioni rilevanti omesse in fase di approvazione, protraendosi la condotta illecita fino alla chiusura dell’offerta.

In ordine alle sanzioni amministrative nei confronti del sindaco, infine, la Suprema Corte sottolinea come venga in rilievo il principio secondo cui il criterio d’imputazione sia quello individuato dall’art. 6 della L. 689/81. Tale norma, richiedendo che l’illecito sia commesso dalla persona fisica nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce, al tempo stesso, il presupposto e il limite della responsabilità dell’ente; nel senso che, a tal fine, si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l’ente nel rapporto indicato e non anche che essa abbia operato nell’interesse dell’ente.

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