Il professionista può assistere il datore durante una verifica ispettiva INAIL
La sua partecipazione è opportuna in quanto prepara parte della documentazione richiesta nel controllo e fornisce chiarimenti
Il codice di comportamento degli ispettori assicurativi – diffuso con circolare INAIL n. 30/2006 – prevede, all’art. 9, che il personale ispettivo informi il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della L. 12/1979 affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo che egli non può assistere alle dichiarazioni dei lavoratori.
Il codice prevede peraltro che l’assenza di tale professionista non sia comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né infici la sua validità.
È del resto prevista nei verbali INAIL di primo accesso l’indicazione che “il funzionario accertatore dichiara di avere provveduto ad avvisare il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un consulente del lavoro o altro soggetto abilitato ai sensi della l. 12/1979”.
Tali indicazioni sono ormai da tempo acquisite e riguardano peraltro l’intero mondo della vigilanza lavoristica e contributiva.
Il professionista può assistere pressoché a tutti gli atti nell’ispezione, salvo a quelli esplicitamente esclusi.
In primis, come già accennato, sono escluse le dichiarazioni dei lavoratori poiché lo stesso codice di comportamento lo prevede.
Il professionista però, unitamente con il datore di lavoro, può partecipare anche alla visione del ciclo produttivo che normalmente viene effettuata dal personale ispettivo durante la verifica INAIL.
Inoltre, poiché normalmente il personale INAIL ritorna nell’azienda dopo il primo accesso per acquisire la documentazione e formulare eventuali nuove richieste, oltre a valutare ancora le lavorazioni aziendali e le mansioni dei lavoratori sulla base della documentazione trasmessa, appare certamente utile che il professionista assista a questa fase dell’ispezione.
Non è da dimenticare che, normalmente, in una verifica sulle aziende l’ispettore INAIL richiede al datore di lavoro, e quindi al professionista, il cosiddetto “dettaglio dell’autoliquidazione” ossia l’elenco dei lavoratori assicurati con l’imponibile relativo a ciascuno suddiviso per voci di tariffa per ogni anno esaminato.
Poiché l’ispettore verifica poi in azienda con l’ausilio della documentazione aziendale, anche relativa alla sicurezza (come, ad esempio, le rilevazioni del rumore in azienda) tale elencazione, appare certamente opportuno che il professionista assista a questa fase della verifica. Ciò anche per fornire, insieme con il datore di lavoro, eventuali chiarimenti circa le scelte aziendali di ricomprensione ad una determinata voce di rischio riferita a taluni lavoratori.
Infine, con riferimento alle verifiche sulle aziende, è consentito che, ove il personale ispettivo INAIL consegni il verbale a mano come prima modalità di notifica (cfr. circ. INAIL n. 26/2025), il professionista partecipi alla consegna al fine di ricevere chiarimenti circa l’iter successivo della pratica, poiché, con riferimento all’INAIL, il “post verbale” appare particolarmente laborioso e denso di appuntamenti importanti fra ricorsi, rateizzi, secondo provvedimento di richiesta delle sanzioni civili ecc.
Con riguardo alle ispezioni riferite agli infortuni, va ricordato che le verifiche INAIL, pur se l’ispettore possiede i poteri spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, salvo casi particolari, non riguardano aspetti penali né il funzionario ha competenza diretta in materia di sicurezza sul lavoro.
Inoltre, gli accertamenti in materia di eventi tutelati non comportano la consegna di un verbale di primo accesso né di un verbale finale, poiché si concludono unicamente con una relazione interna per gli uffici amministrativi finalizzata a chiarire se il caso sia indennizzabile.
Nulla esclude, tuttavia, che il professionista possa assistere anche alla verifica in materia di infortuni e malattie professionali, ferma restando l’impossibilità già nota di assistere all’acquisizione delle dichiarazioni.
Non si può dimenticare che, ove l’evento sia di incerta indennizzabilità, l’ispettore dovrà acquisire tutti gli elementi ai fini della valutazione circa l’ammissibilità del caso, che tra l’altro, ove venga accolto, salvo i casi previsti dalla legge, andrà a incidere sull’oscillazione per andamento infortunistico aziendale.
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