Nelle cooperative sociali si amplia la platea dei beneficiari dell’elemento temporaneo
Lo scorso 17 settembre Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci Imprese Sociali in rappresentanza delle cooperative sociali e le OO.SS. di categoria (Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs) hanno sottoscritto un Accordo relativo all’estensione, a decorrere dal prossimo mese di novembre, dell’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione (ETDR), pari a 82 euro mensili, anche agli educatori professionali socio-pedagogici in possesso di relativa qualifica definita dal comma 598 dell’art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inquadrati nel livello D1 della scala classificatoria.
Si tratta nello specifico di lavoratori titolari di contratto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2018, di almeno 50 anni di età con 10 anni di servizio o, in alternativa, con almeno 20 anni di servizio.
Il sopracitato importo, che ha effetto su tutti gli istituti contrattuali, deve essere inserito in busta paga con l’indicazione “ETDR educatore”. Le Parti hanno specificato che a partire da gennaio 2026 i sopraindicati lavoratori, per effetto di una progressione automatica, passeranno al livello D2 dell’inquadramento, senza conservare l’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.
Si evidenzia che l’Accordo 26 gennaio 2024 (codice CNEL T151) aveva previsto, nei confronti degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia e degli educatori professionali socio-pedagogici inquadrati nel livello D1 individuati dal comma 597 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018, la corresponsione, l’erogazione con decorrenza 1° gennaio 2025 di un ETDR del valore di 41 euro mensili, prevedendone l’incremento di ulteriori 41 euro a decorrere dal corrente mese di settembre (si veda “Retribuzioni nelle cooperative sociali in aumento a febbraio” del 1° febbraio 2024).
Con l’occasione si ricorda infine che dal mese di ottobre nel settore delle cooperative sociali, per effetto del citato Accordo del 26 gennaio 2024, dovranno essere applicati nuovi valori dei minimi retributivi.
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