Soggetta a liquidazione giudiziale la start up innovativa che perde i requisiti
L’omessa attestazione periodica del mantenimento dei requisiti equivale alla perdita degli stessi
Con la sentenza del 24 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Torino ha affrontato il tema dell’esenzione delle start up innovative dalle procedure concorsuali “ordinarie”, in relazione alla decorrenza del termine quinquennale e all’attestazione periodica di mantenimento del possesso dei requisiti.
Nel caso di specie, una start up innovativa iscritta dal 2 novembre 2020 sia nella sezione ordinaria, sia nella sezione speciale del Registro delle imprese, aveva omesso il deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti ex art. 25 comma 15 del DL 179/2012 e, nello stesso anno, era stata messa in liquidazione giudiziale.
Fra le misure agevolative applicabili in virtù della qualifica di start up innovativa, l’art. 31 comma 1 del DL 179/2012 prevede l’“immunità” dalle procedure concorsuali ordinarie – fra cui la liquidazione giudiziale – e l’assoggettamento esclusivo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019) e di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.
Come previsto dall’art. 31 comma 4 del DL 179/2012, l’applicazione di tale disciplina premiale cessa con la perdita di uno dei requisiti qualificanti, prima della scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del Registro delle imprese e, in ogni caso, al raggiungimento del predetto termine di 5 anni.
Pertanto, la perdita di uno dei requisiti richiesti dalla legge (e, si badi, l’omessa attestazione del mantenimento dei requisiti, per effetto dell’art. 25 comma 16 del DL 179/2012, equivale alla perdita dei predetti requisiti e dello status di start up innovativa) o il decorso del termine di 5 anni (60 mesi) dalla data di costituzione della società riportano la società nel campo di applicazione della procedura di liquidazione giudiziale.
Sul punto, la Corte d’Appello osserva come, nel caso di specie, la società avesse ormai superato il termine quinquennale previsto dall’art. 31 comma 4 del DL 179/2012. Tale termine, infatti, decorre dalla data di iscrizione della start up innovativa nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (e non anche dalla data della sua iscrizione nella sezione speciale) e spira allo scadere dei 5 anni dalla predetta iscrizione e cioè, nel caso di specie, il 2 novembre 2025.
L’accertamento di tale scadenza, spiegano i giudici, non deve essere effettuato con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di liquidazione giudiziale (del settembre 2025, quindi precedente al compimento dei 5 anni), bensì al momento della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta il 12 novembre 2025 e, quindi, oltre il predetto termine quinquennale.
Inoltre, per l’anno 2025, la società non aveva depositato presso il Registro delle imprese l’autodichiarazione periodica di mantenimento dei requisiti, che, in concreto, non erano neppure stati provati; nonostante l’omesso adempimento, la società non era stata cancellata dalla sezione speciale del Registro delle imprese.
Sul punto, la Corte, confermando principi già espressi dalla giurisprudenza consolidatasi nel tempo, ribadisce che il giudice deve valutare se, in concreto, la società possieda o meno i requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’acquisizione della qualifica di start up innovativa e della conseguente non assoggettabilità a liquidazione giudiziale. L’iscrizione e il corretto adempimento delle formalità periodiche costituiscono un presupposto necessario, ma non sufficiente ai fini della non assoggettabilità della start up alla procedura di liquidazione giudiziale (cfr. Cass. n. 21152/2022, analogamente cfr. Trib. Bergamo 29 marzo 2023 e Trib. Milano 8 aprile 2021). Occorre, infatti, che si proceda con l’accertamento della concreta ed effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare, il cui vaglio è riservato al Tribunale nell’ambito del procedimento istruttorio di cui all’art. 41 del DLgs. 14/2019 (cfr. Cass. n. 1587/2024. Si veda “Liquidazione giudiziale anche per la start up innovativa non cancellata” del 17 febbraio 2024).
L’iscrizione nel Registro non assume, quindi, efficacia costitutiva circa la qualifica soggettiva, né la sussistenza dei requisiti ex lege può essere relegata alla mera autocertificazione o alle attestazioni periodiche richieste al rappresentante legale che, altrimenti, finirebbero per riconoscere una sorta di autoreferenzialità della natura stessa della società, tale da essere sottratta alla liquidazione giudiziale in danno delle ragioni dei creditori sociali (cfr. Trib. Udine 22 maggio 2018).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941