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FISCO

Interessi da sospensione giudiziale travolti dalla rottamazione dei ruoli

Il carico deve tuttavia originare da liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione

/ Alfio CISSELLO

Giovedì, 9 aprile 2026

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Entro il prossimo 30 aprile è possibile presentare la domanda di rottamazione dei ruoli, utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si ricorda che la c.d. rottamazione-quinquies, prevista dall’art. 1 commi 82 e ss. della L. 199/2025, riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da:
- liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione;
- contributi INPS dichiarati e non pagati;
- sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali.

I debitori che accedono alla rottamazione beneficiano dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. Se si tratta di sanzioni per violazioni del Codice della strada, invece, sono abbattuti i soli interessi.

Circoscrivendo il discorso agli interessi, si tratta oltre che degli interessi di mora anche e in special modo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, dovuti sulle somme richieste al tasso del 4% annuo ai sensi dell’art. 20 del DPR 602/73 (per il tasso si veda l’art. 2 del DM 21 maggio 2009).
Anche in merito alle rottamazioni precedenti, si era posto il problema della “sorte”, in caso di rottamazione, degli interessi da sospensione giudiziale.

Si tratta degli interessi, dovuti al tasso del 4,5% annuo ex art. 4 del DM 21 maggio 2009, previsti all’art. 47 comma 8-bis del DLgs. 546/92: “Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa”.

Considerando la struttura della c.d. rottamazione-quinquies, non sembra rottamabile un carico che porta a riscossione solo interessi da sospensione giudiziale in quanto non deriva da liquidazione automatica o da controllo formale della dichiarazione.

Il discorso era diverso per la rottamazione-quater ex L. 197/2022, che poteva riguardare qualsiasi tipologia di carico sempre che fosse stato consegnato all’Agente della riscossione nel termine di legge.
Potrebbe invece ritenersi non tanto rottamabile quanto piuttosto illegittimo un successivo o distinto carico per interessi da sospensione giudiziale che, a loro volta, siano riferiti a carichi rottamati ex L. 199/2025, in quanto il carico rottamato non sembra consentire la maturazione di interessi.

In riferimento alle pregresse rottamazioni, così si è espressa diversa giurisprudenza (C.G.T. I° Taranto 9 luglio 2024 n. 1125/1/24, C.T. Reg. Milano sez. Brescia 20 luglio 2022 n. 3112/25/22 e C.T. Reg. Milano 7 giugno 2022 n. 2402/2/22).

Varia giurisprudenza si è occupata del tema

Si supponga che un contribuente abbia presentato ricorso contro una cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica e che in primo grado abbia ottenuto la sospensiva.
Se la sentenza rigetta poi il ricorso spettano gli interessi da sospensione giudiziale, interessi che naturalmente verrebbero travolti dalla eventuale sentenza di appello che ribaltasse il verdetto precedente così come dal potenziale sgravio degli importi.

Ove il carico oggetto di contenzioso venisse rottamato il processo sarebbe estinto e la pretesa derivante dagli interessi sul carico in precedenza sospeso non avrebbe più ragione di esistere.
Naturalmente si tratta di una soluzione opinabile: l’estinzione da rottamazione dei ruoli non è equiparabile alla sentenza di annullamento del carico, dunque non si può sostenere con certezza che l’estinzione travolga automaticamente queste tipologie di interessi.

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