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LAVORO & PREVIDENZA

Regolarizzazioni contributive per i lavoratori all’estero entro il 16 settembre

L’INPS fornisce le indicazioni sull’applicazione delle retribuzioni convenzionali stabilite, per il 2026, dal DM 29 maggio 2026

/ Daniele SILVESTRO

Venerdì, 19 giugno 2026

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Con la circolare n. 66 di ieri, 18 giugno 2026, l’INPS ha fornito indicazioni sull’applicazione delle retribuzioni convenzionali ex art. 4 del DL 317/87, da prendere come riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, fornendo le istruzioni operative per le regolarizzazioni contributive.

Per l’anno 2026, le retribuzioni convenzionali sono state definite con il DM 29 maggio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2026, con un inusuale ritardo rispetto gli anni precedenti. Le retribuzioni convenzionali in parola rilevano sia sotto il profilo fiscale (art. 51 comma 8-bis del TUIR) sia sotto il profilo contributivo (si veda “Stabilite le retribuzioni convenzionali per l’anno 2026” del 12 giugno 2026).

Circa l’ambito di applicazione, l’INPS evidenzia che le retribuzioni convenzionali devono essere utilizzate per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2026, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni si applicano sia ai lavoratori italiani sia ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

In via residuale, le retribuzioni convenzionali si applicano anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.
L’art. 2 del DM 29 maggio 2026 prevede che, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1 del decreto. Per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo nelle seguenti situazioni: assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento avvenuti nel corso del mese. In tali situazioni, l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.
Con l’occasione, l’INPS ricorda che deve essere assolto secondo il sistema convenzionale anche l’obbligo contributivo relativo all’indennità sostitutiva del preavviso e che le retribuzioni convenzionali costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (sul punto, si veda anche il messaggio INPS n. 184/2025).

L’INPS passa poi all’analisi di alcuni casi particolari secondo cui la retribuzione convenzionale può essere soggetta a variazioni, ovverosia:
- passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese;
- mutamento, nel corso del mese, del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista” o per passaggio di qualifica;
- se maturano nel corso dell’anno compensi variabili (ad esempio, lavoro straordinario, premi, ecc.).

Nei primi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.
Aspetto di rilievo riguarda poi la regolarizzazione contributiva. I datori di lavoro che per i mesi da gennaio a giugno 2026 hanno operato in difformità dalle istruzioni dettate con la circolare in commento possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi. Tale regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 settembre 2026 (16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare).

Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

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