Data di acquisto della piena proprietà riferimento per la plusvalenza da superbonus
Anche alla fattispecie prevista dalla lett. b-bis) dell’art. 67 comma 1 del TUIR sono applicabili i chiarimenti forniti nella risoluzione n. 218/2008
Nella risposta a interpello n. 124 di ieri, 18 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus.
Giova ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2024, la lett. b-bis) all’art. 67 comma 1 del TUIR prevede che rientrino tra i redditi diversi anche le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
Testualmente, la citata lett. b-bis), inserita dall’art. 1 commi 64-66 della L. 30 dicembre 2023 n. 213, dispone che rientrino tra i redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati” con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, “che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione”.
Il particolare caso analizzato dalla risposta n. 124/2026 riguarda un contribuente che acquista (il 9 maggio 2006) dai propri genitori la piena proprietà di un immobile. Posto che nel giugno 2012 il medesimo contribuente (il figlio) ha donato il diritto di usufrutto sull’immobile ai genitori, mantenendo la nuda proprietà e che nel gennaio 2022 il diritto di usufrutto si è estinto per rinuncia a titolo gratuito degli usufruttuari, viene richiesto all’Amministrazione finanziaria quale sia la data di acquisto dell’immobile, ai fini della lett. b-bis) all’art. 67 comma 1 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrare ritiene siano applicabili, anche alla fattispecie prevista dalla lett. b-bis), i chiarimenti forniti nella risoluzione 30 maggio 2008 n. 218 in relazione alla precedente lett. b) del medesimo art. 67 comma 1 del TUIR.
In sostanza, la data di acquisto da prendere come riferimento è quella del 9 maggio 2006 e non quella successiva (avvenuta nel gennaio 2022) che coincide con la rinuncia dell’usufrutto e che comporta sostanzialmente la riespansione del diritto di proprietà.
Inoltre, nel caso siano stati ultimati gli interventi che hanno dato diritto al superbonus nel 2024, se nei 10 anni antecedenti la cessione (che si ipotizza avverrà il 27 aprile 2027) l’immobile è adibito ad abitazione principale dai genitori (familiari del cedente), l’eventuale plusvalenza realizzata non sarà imponibile ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. b-bis del TUIR.
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