I SAFE rientrano tra gli investimenti in convertendo per la detrazione start up innovative
Ai fini della detrazione per investimenti in start up innovative in regime “de minimis” ex art. 29-bis del DL 179/2012, i simple agreement for future equity (c.d. “SAFE”) rientrano tra gli investimenti in convertendo (art. 31 comma 2 lett. d) della L. 193/2024). Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello di ieri, 8 luglio 2026, n. 137, riprendendo il contenuto della risposta a interrogazione parlamentare 24 marzo 2026 n. 5-05188.
Nella fattispecie oggetto d’interpello, la società intendeva avviare una raccolta fondi tramite contratti SAFE, al fine di incentivare l’ingresso di nuovi investitori e finanziare la propria attività e crescita aziendale, seguendo una dettagliata procedura descritta.
La norma dispone che in caso di investimenti in convertendo la detrazione matura “a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla startup della somma investita con causale «versamento in conto aumento di capitale», a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale”.
L’Agenzia delle Entrate afferma che la detrazione fiscale matura in capo all’investitore nel periodo d’imposta in cui viene effettuato il bonifico bancario della somma investita (sempreché sussistano le altre condizioni poste dalla disciplina in commento).
Non sono previste specifiche previsioni relative alle cause di decadenza della detrazione fiscale in caso di sottoscrizione di investimenti in convertendo; dall’attuale quadro normativo emerge che il versamento delle somme relative all’investimento in convertendo sia condizione necessaria e sufficiente per la fruizione da parte dell’investitore della detrazione fiscale, a prescindere dal successivo verificarsi del trigger event o, comunque, dalla conversione dell’apporto effettuato in equity della startup innovativa.
Pertanto, l’effettiva conversione in equity non costituisce requisito necessario ai fini del consolidamento del beneficio fiscale già maturato in capo all’investitore al momento del bonifico.
Viene inoltre evidenziato che l’eventuale utilizzo a copertura di perdite dell’apposita riserva iscritta a seguito della sottoscrizione da parte dell’investitore del convertendo non comporta la perdita del beneficio fiscale.
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