Cambiano dal 2010 le regole per gli immobili dei professionisti
Per i contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio di quest’anno non sono deducibili né i relativi canoni né la rendita catastale
L’Agenzia delle Entrate ha affermato, nella risoluzione 2 marzo 2010, n. 13/E, che per i contratti di leasing relativi agli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni stipulati a partire dal 1° gennaio 2010 non sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo né i relativi canoni né la rendita catastale. Tale affermazione consente di fare luce sul nuovo regime applicabile anche agli immobili ad uso promiscuo e a quelli acquisiti in proprietà a partire dal 1° gennaio 2010.
In coerenza con tale presa di posizione deve, infatti, ritenersi che per questi ultimi immobili non siano più deducibili quote di ammortamento, a differenza di quanto avviene per quelli acquistati in proprietà o costruiti fino al 14 giugno 1990 e dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.
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